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ILLECITI CIVILI
Art. 161 Assenza informativa privacy
Assenza informativa privacy per dati sensibili o giudiziari o in
caso di trattamenti che presentano rischi specifici o di
maggiore rilevanza del pregiudizio
Art. 163 Omessa o incompleta notificazione al Garante
Art. 164 Omissione di fornire informazioni o esibire documenti
richiesti dal Garante Privacy
ILLECITI PENALI
Art. 167 Trattamento illecito di dati personali
Art. 168 Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante
Art. 169 Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei
dati
Art. 170 Inosservanza dei provvedimenti del Garante
Risarcimento del danno
Art. 169 del Testo Unico "36 della legge 675/96, per "omessa
adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati"
Art. 2050 c.c. responsabilità oggettiva per esercizio di attività
pericolosa |
SANZIONE
Sanzione da 3.000 a 18.000 euro.
Sanzione da 5.000 a 30.000 euro. (moltiplicabile per 3 a seconda
delle condizioni economiche del contravventore.
Sanzione da 10.000 a 60.000 euro.
Sanzione da 4.000 a 24.000 euro.
Reclusione da 6 mesi a 3 anni.
Possibile estinguere il reato ex art. 169, pagando una
somma di denaro se ci si regolarizza entro il termine
prescritto (non + di 6 mesi)
Sanzione penale, reclusione da 6 mesi a 3 anni
Arresto fino a 2 anni o sanzione amministrativa, pagamento di una
somma da 10.000 a 50.000 euro.
Arresto da 3 mesi a 2 anni.
Legge n. 547/1993 "Crimini informatici commessi da dipendenti ed
addebitabili all’azienda"
Art. 2049 c.c. responsabilità prevista in capo a padroni e
committenti |